Hic habito ego, ergo sum. - Diritto alla residenza

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Compendio di leggi, norme, regolamenti, sentenze, giurisprudenza, trattati e strumenti giuridici in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dei soggetti senza fissa dimora o senza tetto.
Domicilio generale, domicilio prevalente, domicilio legale, elezione di domicilio, domicilio di soccorso, domicilio coattivo, domicilio convenzionale, domicilio fittizio, domicilio virtuale, domicilio informatico, domicilio elettronico, domicilio speciale, indirizzo speciale, dimora abituale, domicilio, domicilio elettivo, residenza anagrafica, residenza effettiva.

Roma caput mencla contro Don Chisciotte

26 Giugno 2010, APPROVATA dal Parlamento europeo la RISOLUZIONE SUL RUOLO DEL REDDITO MINIMO NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTA' E PER LA PROMOZIONE DI UNA SOCIETA' INCLUSIVA IN EUROPA (2010/2039(INI)
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Settembre 2012 - Provvedimento della Ia Sezione civile del Tribunale ordinario di Palermo - LEGGI!

Disponendo che il Comune di Palermo iscriva il ricorrente all'anagrafe della popolazione residente, il Giudice ordinario dissipa ogni dubbio sul fatto che per i soggetti senza fissa dimora, che fanno istanza di iscrizione nel Comune di nascita, si deve procedere alla loro iscrizione a prescindere dalla sussistenza di residenza e domicilio. LEGGI!

Si ringrazia Francesco Errante per la realizzazione tecnica di questo sito.
Il lettore e' caldamente invitato a visitare www.Margherita-Caminita.com

Margherita Caminita é una delle molteplici vittime della privatizzazione della sanita', della globalizzazione degli interessi negli ospedali, delle truffe delle amministrazioni locali ed ospedaliere e della mancata tutela del cittadino da parte del potere politico e giudiziario in Europa.
Margherita Caminita, nata a Palermo nel 1926, si trova attualmente "sequestrata" in Inghilterra, (Gran Bretagna) nelle mani della corrotta Amministrazione Regionale di Bedfordshire che cerca in tutti i modi di impedirle di testimoniare...  per saperne di piú su come l'Italia ed il Governo italiano abbiano tradito ed abbandonato Margherita Caminita e la sua famiglia VAI ALLA PAGINA PRINCIPALE

Stai ascoltando la registrazione della recente telefonata fatta da Lucilla Masucci per conto della Redazione di RAI Chi l'ha visto? dalla quale si evince chiaramente che Margherita Caminita e' tenuta isolata da chiunque possa aiutarla a riavere la sua vita.
Ma non sono tardate le reazioni dei cosiddetti "poteri forti" che hanno bloccato la messa in onda del servizio di Lucilla Masucci
 
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- ISTAT -
Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992.

 

A - AVVERTENZE GENERALI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE

1. Per avere titolo all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (art. 1) di un Comune è necessario che una persona abbia la dimora abituale in quel Comune, in armonia con la definizione che della residenza è dettata dall’art. 43 del Codice civile. A questo propositoè opportuno far presente che ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto, ma è necessario anche il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito appunto dall’effettiva dimora abituale nel Comune.

2. Nell’intento di assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto, si è ritenuto di non fissare particolari condizioni alla cui esistenza sia vincolato il riconoscimento della residenza abituale nel Comune.
Le Amministrazioni comunali hanno, però, l’obbligo di effettuare opportuni accertamenti - che risulteranno più efficaci se eseguiti anche in occasione della richiesta di certificazioni - ogni qualvolta l’Amministrazione comunale abbia giustificati motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell’interessato.

3. Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione.
Anzitutto è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell’ambito dello stesso Comune; è evidente, infatti, che in una simile circostanza l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando lo stesso interessato.
Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); orbene, per tali persone si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.
Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

4. La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all’interessato.
La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall’interessato l’elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una eccezione e quindi il criterio supplettivo dell’iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una “extrema ratio” alla quale far ricorso in casi eccezionali.
È bene precisare, in questa sede, che l’articolo in questione, allorché dispone: «Per tutti gli altri, soggetti all’obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell’Interno», intende riferirsi a persone senza fissa dimora che non siano nate in Italia ed i cui genitori non siano parimenti nati in Italia e per le quali non sia possibile accertare il Comune di domicilio.
Infatti in qualsiasi altra ipotesi l’applicazione dei criteri contemplati dall’art. 2 della legge sarebbe sufficiente ad evitare il ricorso all’iscrizione nel predetto registro. 5. La disposizione concernente l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica per sè e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela.
Per la stessa considerazione per la quale l’anagrafe, secondo il sistema accolto nella legge n. 1228, deve riflettere la reale ed effettiva distribuzione, nel territorio dei vari Comuni, della popolazione ivi residente, i coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti nell’anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio per effetto delle disposizioni del Codice civile.
6. La natura pubblica degli atti anagrafici, già più volte sostenuta dagli studiosi di problemi concernenti la materia amministrativa, viene esplicitamente affermata nell’art. 1; in tal modo si è inteso opportunamente di evitare per l’avvenire quelle incertezze che in passato erano state fonte di controversie con più di una Amministrazione comunale. Il riconoscimento di atti pubblici non comporta come conseguenza la libertà di consultazione da parte dei cittadini ed infatti l’art. 37 del regolamento pone il più assoluto divieto in materia; deriva, invece, dal predetto carattere la conseguenza della possibilità da parte del cittadino di ottenere certificazioni sia pure con le limitazioni previste dalla legge per particolari notizie. 7. Gli articoli 9 e 10 della legge anagrafica contengono le disposizioni di carattere generale circa gli adempimenti topografici ed ecografici; le particolari norme tecniche, emanate dall’Istituto nazio-nale di statistica in esecuzione di quanto prescrive la legge stessa, sono riportate in appendice (Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico).

B - AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO.

Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche.
1. L’anagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro della popolazione residente, è una raccolta sistematica delle posizioni relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nell’anagrafe dei residenti del Comune. La posizione relativa agli stranieri va tenuta evidenziata (art. 24).
Nel Comune stesso può essere istituita una raccolta di posizioni relative a persone, che sono già - da almeno quattro mesi - temporaneamente dimoranti ma non ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritte nell’anagrafe dei residenti (art. 32).

2. Con l’art. 2 si è inteso confermare, quanto previsto dall’art. 3 della legge 24/12/1954 n. 1228, che il Sindaco può delegare e revocare, previa approvazione del Prefetto, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.
Per quanto riguarda la delega all’assessore, tale disposizione dovrà essere confrontata con gli statuti che i Comuni adotteranno ai sensi dell’art. 4 della legge 8-6-90 n. 142.

3. Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone «senza fissa dimora» che eleggono domicilio nel Comune medesimo (art. 1).
La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente in un Comune costituisce, di per sè, volontà di fissare la residenza in quel Comune (art. 16 della Costituzione).
Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all’ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d’ufficio, nei modi formali previsti.
Al concetto di residenza già illustrato nella parte relativa alla legge anagrafica, sembra opportuno aggiungere, in questa sede, che tra le categorie di cui al comma 2 dell’art. 3 devono essere comprese:
a) quelle che si recano all’estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all’esercizio di occupazioni stagionali;
b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo inferiore ad un anno;
c) quelle che - per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale - si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l’abitazione, la famiglia, l’iscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare l’attenzione sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicarvi la sola attività professionale e che seralmente abbandona per rientrare nel Comune nel quale ha l’abitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare, per i dipendenti dello Stato;
d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare. Per tali casi è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.
I rientri temporanei od occasionali nel Comune di residenza non interrompono il periodo da calcolare ai fini dell’assenza stabilito in un anno dall’art. 1 comma 8 della legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470).

4. La definizione di famiglia anagrafica (art. 4) si ispira fondamentalmente ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica ma segna un netto cambiamento rispetto al precedente rego-lamento, per quanto concerne quello che potrebbe definirsi il “vincolo economico” tra i componenti della famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da essi percepito, e considerarlo quale elemento costitutivo della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d’ufficio, separate schede di famiglia. È stato così ben definito il concetto di “famiglia anagrafica” nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell’anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le “famiglie anagrafiche”, in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto. Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l’istituzione di una particolare scheda individuale nell’ambito della stessa famiglia anagrafica come “membri aggregati”. L’attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica. La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 -viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art. 4. Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori. Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona. Molti Enti, nel richiedere certificazioni, fanno riferimento al nucleo familiare. Ovviamente tali Enti saranno responsabili, insieme a chi rivendica l’esistenza di particolari diritti, dell’eventuale uso improprio dei certificati. Infatti, spesso le disposizioni che si riferiscono alla “famiglia” e al “nucleo familiare” non hanno come oggetto la “famiglia anagrafica”; pertanto in questi casi la certificazione anagrafica di “stato di famiglia” non risponde allo scopo ma risultano molto più idonee specifiche dichiarazioni degli interessati - rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 - per le quali, peraltro, molti Enti predispongono appositi moduli.

5. Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilievo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha deter-minato l’associazione delle persone che la compongono. La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza. Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di convivenze” aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc..

6. Nel regolamento anagrafico del 1958 era prevista la figura del“capo famiglia anagrafico” al fine di definire, nell’ambito della famiglia anagrafica, le persone cui incombeva l’obbligo delle dichiarazioni anagrafiche. L’attuale regolamento, allo scopo di adeguare la normativa anagrafica alla vigente legislazione, ha abolito la figura del capo famiglia e considera responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ogni componente maggiorenne della famiglia stessa.
Vi è, tuttavia, necessità che, all’atto della formazione della scheda di famiglia, venga individuata, per fini organizzativi, la persona da indicare quale intestatario della scheda stessa. L’intestatario sarà indicato all’ufficiale di anagrafe dagli stessi componenti della famiglia al momento della sua costituzione, secondo le modalità dell’art. 21 del presente regolamento. Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l’avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore.
Si è reso opportuno sostituire anche il termine “capo convivenza” con quello di “responsabile della convivenza”. Questi, normalmente, è da individuarsi in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in un Comune diverso. Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all’ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni o mutazioni anagrafiche che lo riguardano.
Le dichiarazioni, però, non vistate dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell’ufficiale di anagrafe.

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche.

7. Al fine di evitare l’omissione ovvero la duplicazione dell’iscrizione anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento anagrafico prescrive (art. 7) appositi adempimenti, nell’intento di evitare che si verifichino disguidi nell’iscrizione del nato stesso. A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza dell’iscrizione anagrafica all’effettiva situazione di fatto della dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica “ipso iure” rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori, della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è affidato.
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che sia la norma contenuta nell’art. 78 dell’Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) sia l’obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono preordinati al fine di agevolare l’aggiornamento degli atti anagrafici.
Pertanto, l’ufficiale dello stato civile, nel richiedere al denunciante le rituali notizie relative alla nascita, deve assicurarsi che venga dichiarato il Comune d’iscrizione anagrafica dei genitori, o della madre qualora i genitori stessi abbiano l’iscrizione anagrafica in Comuni diversi, o quello del padre qualora la madre resti sconosciuta o, infine, quello della persona o ente cui il neonato è affidato; ciò per adempiere con certezza sia all’obbligo della trascrizione di cui al precisato art. 78 dell’Ordinamento dello stato civile sia al conseguente aggiornamento degli atti anagrafici.
Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza da altro Comune o dall’estero o destinazione per l’estero), con l’art. 7 del regolamento viene introdotto, in modo esplicito, un altro tipo di iscrizione che si caratterizza per l’assenza di provenienza.
Questa iscrizione e la corrispondente cancellazione “senza destinazione”, che già da tempo e di fatto costituivano componenti reali del calcolo della popolazione residente, sono ora giuridicamente acquisite e conosciute con le dizioni: “altre iscrizioni” anagrafiche ed “altre cancellazioni” anagrafiche.
Esempi di “altre iscrizioni” sono:
— La iscrizione senza alcuna provenienza nei casi in cui si proceda a nuova iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.
La ricomparsa, infatti, con la nuova normativa non dà più luogo a ripristino degli atti anagrafici (tale operazione consisteva in una “fictio iuris” per cui la cancellazione per irreperibilità a suo tempo effettuata veniva considerata come mai avvenuta) ma dà inizio ad una nuova iscrizione con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata o accertata d’ufficio la ricomparsa.
— La iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente a trovarsi senza iscrizione anagrafica.
Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l’iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli interessati.
La iscrizione di un “senza fissa dimora” quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano.
Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell’indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l’istituzione in ogni Comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “senza tetto”, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe (es. via.... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.
Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari. Nell’impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi s’intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio.

Per quanto concerne l’art. 7 comma 2, si chiarisce che la ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa stessa all’ufficio di anagrafe.
In particolare si precisa anche che, qualora una persona, cancellata dall’anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall’ufficio di anagrafe, chieda successivamente l’iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere alla iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazio-ne per irreperibiltà, ai soli fini dalla conferma delle generalità e della conferma dell’avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l’iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l’annotazione: «era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di...... in data.....».

8. Le categorie di persone contemplate nell’art. 8 - vadano esse a far parte o meno di una convivenza anagrafica - possono rimanere iscritte nell’anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di tempo previsto nell’articolo stesso; periodo che decorre dal giorno dell’allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica. Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauritisi nei tempi previsti i motivi che hanno determinato l’assenza dal Comune di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.
Tale presunzione viene meno quando l’interessato manifesta, prima della scadenza dei termini previsti, l’intenzione di iscriversi nell’anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra, con fatti concreti, che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti dall’art. 8.
Possono essere considerate prove dell’intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.
L’impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall’art. 8 è manifesta quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari nè la disponibilità dell’abitazione per vari motivi ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune.
I detenuti rimangono iscritti nel Comune di residenza fino alla sentenza di primo grado.

9. Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti l’obbligo da parte del responsabile della convivenza (art. 10), di segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza stessa, specialmente al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto o il maturare di un determinato periodo di tempo per l’iscrizione anagrafica di persone appartenenti alla convivenza.
Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze, si suggerisce l’opportunità di far pervenire annualmente ad essi un invito da parte dell’Ufficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 10.

10. Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le persone trasferitesi permanentemente all’estero (art. 11), il legislatore non ha ritenuto opportuno fissare dei criteri rigidi per determinare la natura temporanea o permanente dell’espatrio che potrà essere accertata solo in base ad un insieme di risultanze da valutarsi caso per caso.
Tuttavia, l’istituzione dell’anagrafe speciale degli italiani residenti all’estero (AIRE), prima con circolare dell’Istat n. 22 del 21.2.1969 e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per l’estero, sia per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti all’estero, sia con la precisazione legislativa: «non sono iscritti nell’AIRE i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi» (art. 1, comma 8 sopra citata legge).
La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe.
Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibiltà al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all’art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all’estero si cancella per l’estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l’iscrizione all’AIRE.
Oltre alle cancellazioni per “irreperibilità” sono da annoverarsi fra le “altre cancellazioni anagrafiche” tutte le cancellazioni che si caratterizzano per assenze di luogo di “destinazione”, (es. cancellazione per duplice iscrizione anagrafica). Adempimenti anagrafici.

11. Tra le costituzioni di nuova famiglia (art. 13), si deve porre in risalto quella a seguito di matrimonio.
In merito, è necessario chiarire che per procedere all’iscrizione anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da quello dell’altro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senz’altro il coniuge nel Comune di residenza dell’altro coniuge in base alla trascrizione dell’atto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l’iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica. Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l’obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l’iscrizione anagrafica dell’altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune di effettiva re-sidenza anche senza il consenso del coniuge.
In merito a quanto disposto per il cambiamento della qualifica professionale (art. 13), si chiarisce che non è necessaria alcuna decisione della Commissione provinciale di collocamento, essendo sufficiente la semplice richiesta degli interessati, corredata da documenti specifici dai quali risulti la nuova professione esercitata.
Negli atti anagrafici è necessario che sia riportata sempre una sola professione; nel caso che una persona eserciti di fatto, contemporaneamente, più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà all’interessato di dichiarare espressamente quale professione dovrà essere riportata sugli atti anagrafici.
La denominazione delle professioni, delle arti e di mestieri esercitati dalle persone devono essere apposte sugli atti anagrafici in conformità alle norme tecniche emanate dall’Istituto nazionale di sta-tistica sulla classificazione professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.

12. In relazione alla iscrizione anagrafica degli stranieri (art. 14), si chiarisce che essa deve essere richiesta con l’esibizione del permesso di soggiorno di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile. A legittimare l’iscrizione è necessario, infatti, l’accertamento dell’elemento intenzionale e dell’elemento di fatto, che concorrono a configurare lo stato di residenza così come previsto per i cittadini italiani (circ. n. 13 in data 26.3.1991 del Ministero dell’Interno).
L’identità deve essere comprovata mediante l’esibizione del passaporto.
Per la dimostrazione della composizione della famiglia devono essere esibiti atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
È opportuno chiarire che l’iscrizione in anagrafe dello straniero rimane ancorata all’effettiva presenza dello stesso sul territorio comunale indipendentemente dalla legittimità della presenza stessa comprovata dal possesso del permesso di soggiorno. Infatti, l’accertamento dell’attualità di tale permesso di soggiorno dovrà essere accertato dagli organi di polizia. Pertanto, ed in tal senso va interpretato il disposto dell’art. 7 comma 3 del vigente regolamento anagrafico, a seguito della disciplina dettata nella materia dall’art. 6 della successiva legge 39/90 che ha inteso eliminare la discriminazione tra cittadini italiani e stranieri.
Si rammenta che l’art. 14 comma 2 è stato abrogato dalla citata legge 39/90.

13. Quando l’ufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare, di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare gli interessati a renderla. Se, a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati non si presentano in ufficio, l’ufficiale di anagrafe inizierà la procedura per l’iscrizione d’ufficio. Si provvederà, invece, alla cancellazione per irreperibilità quando si accerta che una persona o famiglia sia emigrata all’estero da oltre un anno e non abbia reso la relativa dichiarazione di espatrio al momento della partenza, né l’abbia fatta pervenire dall’estero. 14. Le norme contenute nell’art. 16 sono state suggerite dalla necessità di rendere più sollecito lo svolgimento delle pratiche migratorie e di impedire il verificarsi delle cancellazioni anagrafiche senza che sia assicurata prima l’iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale. Il primo comma stabilisce che l’ufficiale di anagrafe che venga a conoscenza del trasferimento in altro Comune di una persona deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del Comune di nuova residenza affinchè provveda ad invitare l’interessato a rendere la prescritta dichiarazione. Ne consegue che lo svolgimento della pratica migratoria deve essere sempre iniziato dal Comune di nuova residenza anche se quello di precedente iscrizione anagrafica può promuovere tale iniziativa.
Le disposizioni di cui al secondo comma tendono ad evitare che una persona rientrata in Italia dopo una permanenza all’estero che non ha comportato la cancellazione anagrafica e che venga a stabilirsi in un Comune diverso da quello di precedente dimora abituale possa conseguire una duplice iscrizione anagrafica.

15. In relazione a quanto disposto dall’art. 18, si richiama l’attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica migratoria con la massima sollecitudine per evitare che dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza resa dall’interessato a quello di definizione della pratica migratoria intercorra un periodo di tempo superiore a quello di 30 giorni previsto dall’art. 2 della legge 7.8.90 n. 241: ciò sia perché gli interessati non abbiano ad essere danneggiati per il ritardo nel rilascio di quelle conseguenti certificazioni anagrafiche occorrenti per il più sollecito disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al trasferimento della residenza in un nuovo Comune, sia perché non ne conseguano irregolarità nella tenuta delle anagrafi.
La persona che ha già manifestato, nei modi formali, l’intenzione di iscriversi nell’anagrafe di un nuovo Comune, da questo giorno non può più chiedere le certificazioni nel Comune nel quale risulta ancora residente. Ciò in quanto nei certificati di residenza che otterrà dopo il perfezionamento della pratica, risulterà residente nel nuovo Comune dalla data della sua dichiarazione formale.
La persona stessa è responsabile dell’eventuale uso illegittimo delle certificazioni. Qualora la persona trasferitasi non risulti iscritta nell’anagrafe del Comune indicato quale luogo di precedente dimora abituale e tale Comune dichiari, pertanto, di non poter fornire assicurazione di cancellazione, la pratica migratoria dovrà essere ripetuta con gli altri Comuni ove la persona potrebbe risultare iscritta, giungendo, quando fosse necessario, fino al Comune di nascita.
Solo quando non fosse possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione anagrafica, la persona potrà essere iscritta previa esibizione del certificato di nascita (per poter riportare negli atti anagrafici le esatte generalità) e nel caso di trasferimento di una famiglia, di documenti che ne comprovino la composizione.
In merito ai trasferimenti di residenza e relativamente alla data di decorrenza che si propone di variare quando la pratica migratoria viene inviata al Comune di cancellazione oltre ogni accettabile e ragionevole tempo, dando luogo a maggior possibilità di rilasciare certificati anagrafici che non sarebbero più dovuti, si ritiene di indicare la seguente procedura alla quale i Comuni devono attenersi: al 20. giorno dalla data della dichiarazione del trasferimento di residenza resa dall’interessato o, per giustificati motivi, al 30. giorno, se gli accertamenti sono negativi o non sufficientemente positivi, si deve comunicare all’interessato che l’istanza di iscrizione è stata respinta e, se del caso, invitarlo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata.
Se così non si opera, la data dichiarata dal cittadino potrà essere nulla se la pratica non si conclude positivamente, ma non potrà mai essere mutata se la pratica va a buon fine anche dopo numerosi mesi.

16. La compilazione del modeIlo predisposto dall’Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall’ufficiale d’anagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo.
Il Vigile Urbano o l’incaricato degli accertamenti esprime il suo parere in merito all’esistenza o meno del requisito della dimora abituale.
L’ufficiale di anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.
Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE).

17. Nell’intestazione delle schede individuali (come, del resto, delle schede di famiglia) sono state eliminate, tra le notizie, la paternità e la maternità, secondo le disposizioni contenute al riguardo nella legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
Ad evitare, poi, difformità tra le certificazioni rilasciate ad una stessa persona dall’ufficio di stato civile e da quello di anagrafe, si chiarisce che nelle schede di famiglia e nelle schede individuali deve essere riportato per esteso soltanto il nome risultante dalla comunicazione che l’ufficio di stato civile fa, per ciascun nato, all’ufficio di anagrafe.
In tale comunicazione dovrà essere indicato, oltre al cognome, soltanto il primo nome, anche se al neonato fossero stati imposti più nomi. Il primo nome, tuttavia, può essere composto anche da due o più nomi. Tale circostanza, però, si deve dedurre dal contesto dell’atto di nascita dal quale dovrà risultare in modo inequivocabile l’unicità del nome, ricorrendo ai criteri indicati dal Ministro di Grazia e Giustizia con circolare n. 1075 del 25.3.1988.
Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con l’avvertenza che su di essa deve essere riportato il nome e l’indirizzo della persona che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile degli adempimenti anagrafici.

18. Il collocamento delle schede di famiglia, per le quali si è fatto ricorso al criterio dell’ordinamento per area di circolazione e nell’ambito di questa per numero progressivo di numero civico fino a specificare il numero interno di ogni appartamento (art. 25), intende assicurare, tra l’altro, la più agevole comparazione tra anagrafe e censimenti e consentire una proiezione di questi ultimi nel tempo, così da ottenere effettivamente che l’anagrafe costituisca, per l’avvenire, l’anello di congiunzione tra due censimenti successivi e questi, a loro volta, siano il mezzo per collaudare l’anagrafe.
La specificazione del numero interno per ogni appartamento consente, inoltre, una più agevole individuazione delle famiglie anagrafiche uniche e di quelle viventi in coabitazione. Nel caso di famiglia (o persona) che trasferisce la residenza da altro Comune, dall’estero o da altra abitazione dello stesso Comune ed entra a coabitare con altra famiglia con la quale deve costituire famiglia anagrafica unica, i componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell’ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente.
19. La persona che dirige la convivenza e che, pertanto, è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti della stessa, può anche non far parte della convivenza. Ciò in quanto potrebbe già far parte di una propria famiglia anagrafica.
Qualora debba rilasciarsi un certificato di stato di famiglia o di residenza ad una persona che vive in “convivenza”, non è necessario indicare nel certificato stesso tutti i residenti nella “convivenza”, ma è sufficiente indicare il solo nome dell’interessato e scrivere in annotazione: “è residente in convivenza” specificando, eventualmente, anche il tipo della convivenza.
Nel certificato vanno indicati tutti i componenti della convivenza quando il richiedente o l’Ente destinatario del certificato abbia interesse a conoscere il numero dei residenti nella convivenza. 20. Gli obblighi concernenti gli aggiornamenti delle schede anagrafiche individuali (AP/5), di famiglia (AP/6) e di convivenza (AP6a) possono essere omessi, solo previa esplicita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Interno, d’intesa con l’Istat.
I Comuni interessati, pertanto, debbono inoltrare richiesta in tal senso al Ministero dell’Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, specificando con dettagliata relazione i criteri di aggioranmento dello schedario elettronico che saranno adottati, la possibilità di rilascio di certificazioni relative a situazioni anagrafiche pregresse e la garanzia di conservazione delle notizie anagrafiche registrate tramite informatizzazione (ad es. più copie nastro, armadi particolarmente idonei per la conservazione dei nastri stessi, ecc.).

21. In merito alla tenuta delle schede degli stranieri, è prescritto che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare l’esecuzione di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.
Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in ogni momento, dall’anagrafe informatizzata.

22. Per la tenuta delle schede individuali e di famiglia o di convivenza eliminate, è stato disposto che sia segnalato un numero progressivo di eliminazione sulle schede di famiglia o di convivenza; tale numero, riportato anche sulle schede individuali, costituirà il legame tra queste ultime e le relative schede di famiglia o di convivenza.


23. L’anagrafe degli italiani residenti all’estero già organizzata presso i Comuni a seguito della circolare dell’Istat n. 22 del 21.2.1969 emanata d’intesa con il Ministero dell’Interno, è stata formalmente istituita e regolamentata, rispettivamente con la legge n. 470 del 27.10.1988 ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6.9.1989.
Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea.

24. I Comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori elettronici possono istituire, in qualsiasi luogo di pertinenza comunale, uffici anagrafici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante idonei mezzi tecnici. In tali uffici si possono raccogliere dichiarazioni anagrafiche e rilasciare certificazioni. Queste ultime potranno essere rilasciate anche con i sistemi e le procedure previsti dall’art. 15-quinquies della legge 28.2.90 n. 39.

25. Per quanto concerne le anagrafi separate (artt. 29-31), ad evitare che l’istituzione venga effettuata con eccessiva larghezza e con conseguenti spese superflue per i Comuni e maggiori complessità nella tenuta delle anagrafi, si è provveduto a disciplinare con particolari accorgimenti il funzionamento delle stesse. L’istituzione delle stesse - possibile anche con schedario cartaceo - è consentita, infatti, in base al disposto dell’art. 7 della legge anagrafica solo quando nello stesso luogo già esiste, un ufficio di stato civile separato da quello centrale.
Sia nel caso di anagrafi separate sia nel caso di uffici periferici che raccolgono anche dichiarazioni di trasferimento di residenza, il responsabile dell’ufficio di anagrafe centrale deve organizzare e coordinare lo svolgimento delle pratiche migratorie (es. protocollo, accertamenti, calcolo, ecc.) al fine di conseguire con la massima tempestività la definizione delle pratiche stesse.

26. Per effetto dell’esplicita abrogazione dell’art. 14 comma 2 del vigente regolamento da parte della legge n. 39/90 del 28.2.1990, il primo comma dell’art. 32 del regolamento citato va letto solo nella prima parte, cioè il primo periodo.
Il predetto art. 32 concerne lo schedario della popolazione temporanea che deve essere istituito in ciascun Comune. Al riguardo si è ritenuto opportuno prescrivere esplicitamente il divieto di rilasciare certificazioni in base alle iscrizioni provvisorie per evitare utilizzazioni improprie di esse; si è prescritto anche che ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale Comune di residenza.
L’istituzione, a richiesta o d’ufficio, delle schede provvisorie - che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di provenienza - ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l’intendimento di essere iscritte nell’anagrafe della popolazione residente; le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo alla eventuale iscrizione anagrafica definitiva.
Il regolamento anagrafico prescrive la revisione annuale delle schede provvisorie per la eventuale eliminazione o per la istituzione di schede definitive. Soltanto in questa fase conclusiva i Comuni sono tenuti a chiedere la conferma delle generalità delle persone da iscriversi definitivamente in anagrafe.


Certificazioni anagrafiche.
27. La materia delle certificazioni anagrafiche è stata oggetto di frequenti controversie tra privati ed Amministrazioni comunali, generalmente concernenti, nel passato, la possibilità di rilasciare certificati anagrafici a terzi e, più recentemente, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di iscritti all’anagrafe dei residenti.
Per quanto riguarda il rilascio di certificati a terzi, il regolamento (art. 33) ha eliminato ogni dubbio, disponendo che i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall’ufficiale di anagrafe a domanda di chiunque e per chiunque vengano richiesti. In tal modo si è voluto chiarire che chiunque può chiedere ed ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche, analogamente a quanto dispone l’art. 450 del Codice civile per gli atti dello stato civile.
Cessa l’obbligo, prescritto nel passato, dell’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento negli atti dell’ufficio, quando la richiesta provenga da persona estranea alla famiglia anagrafica.
Poiché l’ufficiale di anagrafe è competente al solo rilascio del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia (art. 33 comma 1), nello stesso art. 33 - comma 2 - è stato precisato che ogni altro certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato anche dall’ufficiale di anagrate solo se questi sia stato autorizzato a firmare “d’ordine del Sindaco”. Ciò considerando che le notizie tratte dall’anagrafe per le certificazioni relative alla carta d’identità, alla cittadinanza, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, ecc. sono, in realtà, di competenza dell’ufficio di stato civile o del Sindaco.
Inoltre, affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle certificazioni concernenti l’iscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri eventualmente posti in atto al momento della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, si rammenta che l’ufficio di anagrafe, prima di rilasciare certificati di qualsiasi natura nell’interesse dei privati, può verificare se per il richiedente iscritto nell’anagrafe della popolazione residente tutte le indicazioni a suo tempo fornite dal medesimo corrispondano alla situazione quale risulta al momento del rilascio della certificazione. Nel caso che l’esito degli accertamenti successivi sia in contrasto con la situazione di fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata dichiarazione e conseguentemente dovrà essere regolarizzata la posizione anagrafica delle persone interessate.
Non sembra inopportuno, in questa sede, richiamare l’attenzione circa il significato della posizione di intestatario del foglio di famiglia.
Al riguardo è necessario che, nelle certificazioni dello stato di famiglia sia posto in evidenza che tale posizione ha rilevanza solo ai fini di stabilire la relazione (di parentela) esistente con gli altri componenti della famiglia (vedi circ. Istat n. 38 del 7.7.89 e circ. del Ministero dell’Interno n. 6 in data 27.2.91).

28. Per quanto concerne la possibilità di fornire elenchi nominativi di iscritti nell’anagrafe dei residenti, mentre il precedente regolamento ammetteva il rilascio di notizie anagrafiche unicamente in forma certificativa, l’art. 34 del vigente regolamento consente all’ufficiale di anagrafe di fornire elenchi nominativi alle Amministrazioni pubbliche che forniscano motivazioni di pubblico interesse; ai privati, invece, possono rilasciarsi solo «dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati» quando«ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca». Tra le Amministrazioni pubbliche rientrano gli organi statali centrali e periferici, gli Enti territoriali (Regione, Province e Comuni) ed i loro organi e gli Enti istituzionali (locali, regionali o statali).
Sono Enti istituzionali locali: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di Enti territoriali, gli Istituti per le case popolari, alcuni Enti portuali, gli Enti lirici, gli Enti cinematografici.
Tra gli Enti istituzionali regionali vi sono: Enti di sviluppo agricolo, Istituti di formazione professionale, Opere universitarie, Enti gestori di musei e biblioteche di Enti locali, Enti per fiere e mercati locali, Enti di bonifica, Istituti regionali di ricerca e di sperimentazione, Istituti regionali di studi, Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Aziende regionali delle foreste demaniali.
Numerosissimi sono gli Enti istituzionali statali; di grande rilevanza sono gli enti pubblici economici: Banca d’Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Casse di Risparmio, ENEL, Ente Ferrovie del lo Stato, SlAE, Enti di partecipazione statale (tra cui l’IRI e l’ENI). Per quanto riguarda questi ultimi Enti, hanno, invece, carattere privato le holdings o società finanziarie di settore, così come le società operative (tra cui la SIP, la RAI, l’Italcable, L’Alitalia, la Società Autostrade, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano). Tra gli enti pubblici non economici vi sono: l’Istat, il CNR, l’Istituto nazionale di fisica n
ucleare, l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il Registro aeronautico, le Università statali e gli altri istituti statali d’istruzione dotati di personalità giuridica (tecnici, artistici, convitti nazionali), l’Istituto nazionale per il commercio estero, l’Ufficio italiano cambi, la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative - ENEA; inoltre: Enti di assistenza, Enti di previdenza (es. lNPS), Enti con fini di istruzione e di cultura (es. Accademia dei Lincei), Enti a finalità sportive o ricreative (es. CONI, ENAL), Enti di interesse patriottico (es. Opera nazionale combattenti), Enti con finalità attinenti l’industria ed il commercio (es. Fiera di Milano, Fiera del Levante), Enti che operano nel campo assicurativo (es. INA, ISVAP), Enti portuali non locali (es. Consorzio autonomo del porto di Genova, Consorzio autonomo del porto di Napoli), Consorzi tra proprietari fondiari (es. di bonifica), Consorzi tra produttori agricoli (es. Ente nazionale risi); altri enti: CONSOB, ISCO, ETI, ACI, Centri nazionali di studi, Musei nazionali, Osservatori astronomici, vulcanologici, Enti acquedottistici.

29. Con riferimento al contenuto del certificato anagrafico, l’art. 35 prescrive che devono essere indicate le generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, con numero, parte e serie dell’atto di nascita; non costituiscono materia di certificazione: la professione o condizione non professionale e il titolo di studio.
L’indicazione della condizione di “stato civile” non viene nè imposta nè vietata. È da trarsi, pertanto, l’interpretazione che il certificato anagrafico, oltre alle indicazioni del Comune, della data del rilascio, dell’oggetto della certificazione, delle generalità, del timbro e della firma, può contenere anche l’indicazione dello stato civile.
30. È vietata esplicitamente la consultazione delle schede anagrafiche da parte di persone estranee all’ufficio di anagrafe (art. 37), in quanto tale consultazione, talvolta tollerata nel passato, non poteva essere ulteriormente consentita, sia per la segretezza di alcune delicate notizie, sia per il disordine che può derivare alla tenuta dell’anagrafe.
Sono stati esclusi da tale divieto, a motivo di possibili riservatissime indagini: le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al corpo delle guardie di finanza.
Per le consultazioni degli atti, gli incaricati saranno forniti dai rispettivi comandi di appartenenza di personali autorizzazioni che dovranno essere esibite agli addetti degli uffici di anagrafe.
Gli autorizzati alle consultazioni, opereranno in conformità alle intese, preventivamente raggiunte tra gli organi interessati e gli ufficiali di anagrafe.
Debbono essere tenute presenti anche le innovazioni introdotte in materia di accesso e di informazione dei cittadini dall’articolo 7 della legge 8.6.1990 n. 142 e dagli articoli 22 e segg. della legge 7.8.90 n. 241, avendo il legislatore ritenuto prevalenti le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa.
In sostanza non può considerarsi vietata, a chi ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e secondo le modalità previste dalle citate leggi, la consultazione degli atti anagrafici.
Anche la materia dei collegamenti con altri uffici subirà, trovando piena applicazione la citata legge 241, ed in particolare l’art. 18, una evoluzione in quanto la tendenza è di istituire un colloquio continuo fra gli uffici dei vari enti al fine di sgravare il cittadino dalla presentazione di numerosi documenti.

Adempimenti topografici ed ecografici.

31. Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e l’aggiornamento del piano topografico, oltre ad essere in-dispensabile per la determinazione della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni.
Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti eccografici trovano la loro disciplina nelle “Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l’ordinamento ecografico” emanate dall’Istituto nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice. Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi provvedimenti legislativi, all’ufficiale di anagrafeè affidata la cura dell’aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l’altro: tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione del censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni che si fossero verificate nell’intervallo tra due censimenti successivi in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni, in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano stesso. Ciò, al fine di semplificare nel miglior modo possibile le operazioni preliminari in occasione dei censimenti generali.
È affidata, altresì, all’ufficiale di anagrafe la cura e l’aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numerazione civica. A tal fine si richiama l’attenzione sull’obbligo da parte dei proprietari dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente l’ultimazione dei fabbricati al fine di ottenere l’assegnazione del numero civico congiuntamente al permesso di abitabilità o agibilità. L’obbligo predetto, introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire l’immediata conoscenza, da parte dei Comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così possibile l’apposizione sollecita del numero civico e dell’interno, se necessario, nonché ad agevolare la compilazione delle statistiche mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i Comuni in condizione di provvedere all’aggiornamento dei piani topografici precedentemente descritto.

32. Anche nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l’ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti.
Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.
Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici.

33. Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti vicendevolmente completantisi per la più esatta conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa della popolazione, limitatamente alle notizie che potranno formare oggetto del confronto.
Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione viene prescritto (art. 46) che a seguito di ogni censimento generale della popolazione sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.
Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento, l’anagrafe deve esser costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la si-tuazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

34. Nell’intervallo tra due censimenti anche l’onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.
Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l’aggiornamento suddetto viene effettuato d’ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere ad una revisione generale dell’onomastica stradale e della numerazione civica.

35. I compiti affidati all’ufficiale di anagrafe in relazione alle rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente sono descritti nell’art. 48.
Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle «Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione» (Serie B, n. 17 della collana “Metodi e Norme”).
In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente, le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo, con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione o cancellazione anagraficaè da ritenersi definita il giorno in cui si provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.
Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere “in memoria” o a cancellare “dalla memoria” il record cui la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica, nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.
Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel modo come sopraddetto apposta, si procederà alla indicazione delle unità relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente alla definizione stessa.
Nei casi in cui l’ufficio informatico sia organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, sarà l’ufficiale di anagrafe ad organizzare l’intesa tra i due uffici. I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti all’Istat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.
La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nell’anagrafe di ciascun Comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche variamente difformi da Comune a Comune.

36. Una materia strettamente connessa con quella anagrafica, specie sotto l’aspetto delle rilevazioni statistiche, è quello dello studio delle abitazioni; si è ritenuto opportuno, pertanto, inserire nel re-golamento una apposita norma (art. 49) per prescrivere l’obbligo, da parte dei competenti uffici comunali, di provvedere alle varie rilevazioni di carattere ecografico.
37. L’art. 50 stabilisce i particolari compiti che spettano all’ufficio di statistica nei Comuni ove esso esiste o sarà istituito; le disposizioni tendono ad assicurare che avvenga il necessario controllo tecnico dei dati trasmessi dai Comuni e, conseguentemente, ad evitare contestazioni a questi ultimi da parte dell’Istituto nazionale di statistica.

Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali. 38. Le disposizioni contenute nel Capo IX del vigente regolamento ribadiscono quelle contenute nel precedente.
Si è voluto confermare (art. 51) che il Sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti; ciò in quanto assai di frequente le Amministrazioni comunali ritengono sufficiente prospettare situazioni finanziarie deficitarie per sottrarsi all’obbligo di rinnovare o comunque mantenere in efficienza l’anagrafe della popolazone, senza considerare che così operando si privano dello strumento essenziale tra tutti per una ordinata vita amministrativa.
Tenendo presente quanto disposto dall’art. 54, comma 2 (“l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi”), s’invitano i Comuni ancora organizzati con sistemi cartacei ad adottare sistemi informatizzati.

39. È stato abolito l’obbligo della redazione del verbale di revisione annuale dell’anagrafe da parte del Sindaco e si è confermata l’opera di vigilanza da parte delle Prefetture, al fine di promuovere un continuo miglioramento nella tenuta del servizio anagrafico.
Alle Prefetture (o agli organi che le sostituiscono nelle Regioni a statuto speciale) sono, infatti, demandati i controlli ispettivi nei confronti delle anagrafi della popolazione residente, per il territorio di loro competenza e con l’obbligo di riferire sull’esito delle ispezioni all’Istituto nazionale di statistica; tali compiti, inoltre, sono affidati al Ministero dell’Interno ed all’Istituto nazionale di statistica.
S’intende dare, per l’avvenire, più puntuale applicazione all’art. 55, allorché siano rilevate irregolarità ed inadempenze anagrafiche da parte dei Comuni. Le Prefetture, in particolare, dopo formali solle-citi, eventualmente inefficaci, provvederanno ad inviare commissari “ad acta”, come attualmente previsto dall’art. 38 della legge 8.6.90 n. 142.

40. Per chiunque contravviene agli obblighi anagrafici, le somme da pagare e la natura dei reati stabiliti dall’art. 11 della legge 1228 del 24.12.1954 sono da ritenersi aggiornati alla legislazione vigente.
41. Essendo ormai trascorso il termine previsto di un anno per aggiornare la tenuta delle anagrafi alle norme del nuovo regolamento anagrafico tutte le situazioni anagrafiche debbono essere adeguate alla normativa vigente.
— Il testo del regolamento anagratico è stato redatto da una apposita commissione di studio istituita presso I’lSTAT con delibera presidenziale n. 49AA.GG. del 21 agosto 1982. Di essa hanno fatto parte oltre ad esperti dell’lSTAT e del Ministero dell’Interno, funzionari dei Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Affari esteri, rappresentanti dell’Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe (ANUSCA) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nonché dirigenti anagrafici di diversi comuni. Il regolamento, trasmesso dall’ISTAT alla Presidenza del consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1984, dopo il parere dei Ministri interessati e l’esame da parte del consiglio di Stato e della Corte dei Conti, è stato approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giugno 1989.

 

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