PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma
dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o
di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
(*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma
dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. (*)
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.»
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II. Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sullistruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
Titolo III. Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese
o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito.
Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
Titolo IV. Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Comma introdotto dalla legge
costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto
segue:
"1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore."
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*)
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale
30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art.
51.
Il testo originario del primo comma
era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le
Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito
dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti
o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età».
In seguito, l'art. 1 della legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo
dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,
era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto
segue:
"1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore."
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima
sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi
modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963,
n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella
versione originaria era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.»
Il testo dell'articolo 57 come
sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:
«Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è
di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.»
Si segnala inoltre che con la legge
costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori
ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato
dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come
modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il
seguente:
«Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è
di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto
segue:
"1. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore."
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito
dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta
per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non
può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«I membri del Parlamento non
possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta
per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II. La
formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75
E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono
concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere.
Non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla proposta di delegazione.»
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81
Lo Stato assicura lequilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del
ciclo economico.
Il ricorso allindebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai
mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Lesercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali
e i criteri volti ad assicurare lequilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci
e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'art. 81 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove
e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»
L'art. 5 della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:
"1. La legge di cui allarticolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dallarticolo 1 della presente legge costituzionale,
disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in
particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti
di finanza pubblica;
b) laccertamento delle cause degli scostamenti rispetto
alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti allandamento del ciclo economico,
allinefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati
di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto
al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure
di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche,
delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali,
ai sensi dellarticolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito
dallarticolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono
consentiti il ricorso allindebitamento non limitato a tenere conto degli effetti
del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del
presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) lintroduzione di regole sulla spesa che consentano di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica;
f) listituzione presso le Camere, nel rispetto della
relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione
dellosservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi
avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla
lettera d) del presente comma, anche in deroga allarticolo 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo,
dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello
Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di
ricorrere allindebitamento, ai sensi dellarticolo 119, sesto comma, secondo
periodo, della Costituzione, come modificato dallarticolo 4 della presente legge
costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province,
le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28
febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con
particolare riferimento allequilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e
allefficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Larticolo 6
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni
della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dallesercizio
finanziario relativo allanno 2014.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della autorità giudiziaria.
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è
stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n.
1.
Il testo originario del comma era
il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il
Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene lunità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il
seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune
per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione II. La
Pubblica Amministrazione
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con lordinamento
dellUnione europea, assicurano lequilibrio dei bilanci e la sostenibilità del
debito pubblico.(*)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
NOTE:
(*) Al primo comma dell'art. 97 è
stato premesso un nuovo comma dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1.
Larticolo 6 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima
legge costituzionale si applicano a decorrere dallesercizio finanziario relativo
allanno 2014.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
Sezione III. Gli
organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
Titolo IV. La magistratura
Sezione I.
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con
le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II. Norme
sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti
al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del
suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non
ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art.
111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2.
Si riporta di seguito l'art. 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione
dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali
in corso alla data della sua entrata in vigore.»
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La Repubblica si riparte in
Regioni, Provincie e Comuni.»
Art. 115
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.»
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito
dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con
leggi costituzionali.»
Si riporta di seguito l'art. 10,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3:
«1. Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.»
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito
dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e
rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti
locali;
urbanistica;
turismo ed industria
alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti
lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3:
«1. Sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, lart. 3 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato lart. 117 come segue:
a) al secondo comma, lettera e),
dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le
seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo,
le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.
Larticolo 6 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima
legge costituzionale si applicano a decorrere dallesercizio finanziario relativo
allanno 2014.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito
dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare
alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali, o valendosi dei loro uffici.»
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dellequilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare losservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dallordinamento dellUnione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
lequilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito
dapprima dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e
patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»
Si riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3:
«1. Sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, lart. 4 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato i commi primo e sesto dellart.
119. Il testo del primo comma dellart. 119, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:
«I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.»
Il testo del sesto comma dellart.
119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il
seguente:
«I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»
Larticolo 6 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima
legge costituzionale si applicano a decorrere dallesercizio finanziario relativo
allanno 2014.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito
dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
le Regioni.
Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.»
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo centrale.»
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o
a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito
dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il sistema d'elezione, il numero e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o
ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un
presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»
Si riporta di seguito l'art. 5,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1:
«1. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del
primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua
con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia
di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta
regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della
Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3)
del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del
quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla
proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della
Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio
regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei
suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o
morte del Presidente.»
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito
dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il
quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce
le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con
legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.
Art. 124
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative
esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è
stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.»
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito
dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere
sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge,
o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente,
che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per
dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di
funzionare.
Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è
nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che
indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di
competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del
nuovo Consiglio.»
Si riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3:
«1. Sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito
dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte
del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci
giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale,
e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore
non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la
rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
visto.
Ove il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.»
Art. 128
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti
autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che
ne determinano le funzioni.»
Art. 129
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative
per un ulteriore decentramento.»
Art. 130
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e
degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato
dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione
del Molise come regione a sé stante.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato
dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.»
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI.
Garanzie costituzionali
Sezione I.
La Corte costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art.
2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente: «sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione».
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il
seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi
componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano
parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta
comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo
vigente, all'ultimo comma così disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.»
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme,
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione
II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori
e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella
all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.
V
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e
dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII
disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l'articolo 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI
disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge
costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
XII
E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23
ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre
2002).
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare
nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n.
98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata
del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale
di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.