Hic habito ego, ergo sum. - Diritto alla residenza

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Compendio di leggi, norme, regolamenti, sentenze, giurisprudenza, trattati e strumenti giuridici in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dei soggetti senza fissa dimora o senza tetto.
Domicilio generale, domicilio prevalente, domicilio legale, elezione di domicilio, domicilio di soccorso, domicilio coattivo, domicilio convenzionale, domicilio fittizio, domicilio virtuale, domicilio informatico, domicilio elettronico, domicilio speciale, indirizzo speciale, dimora abituale, domicilio, domicilio elettivo, residenza anagrafica, residenza effettiva.

Roma caput mencla contro Don Chisciotte

26 Giugno 2010, APPROVATA dal Parlamento europeo la RISOLUZIONE SUL RUOLO DEL REDDITO MINIMO NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTA' E PER LA PROMOZIONE DI UNA SOCIETA' INCLUSIVA IN EUROPA (2010/2039(INI)
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Settembre 2012 - Provvedimento della Ia Sezione civile del Tribunale ordinario di Palermo - LEGGI!

Disponendo che il Comune di Palermo iscriva il ricorrente all'anagrafe della popolazione residente, il Giudice ordinario dissipa ogni dubbio sul fatto che per i soggetti senza fissa dimora, che fanno istanza di iscrizione nel Comune di nascita, si deve procedere alla loro iscrizione a prescindere dalla sussistenza di residenza e domicilio. LEGGI!

Si ringrazia Francesco Errante per la realizzazione tecnica di questo sito.
Il lettore e' caldamente invitato a visitare www.Margherita-Caminita.com

Margherita Caminita � una delle molteplici vittime della privatizzazione della sanita', della globalizzazione degli interessi negli ospedali, delle truffe delle amministrazioni locali ed ospedaliere e della mancata tutela del cittadino da parte del potere politico e giudiziario in Europa.
Margherita Caminita, nata a Palermo nel 1926, si trova attualmente "sequestrata" in Inghilterra, (Gran Bretagna) nelle mani della corrotta Amministrazione Regionale di Bedfordshire che cerca in tutti i modi di impedirle di testimoniare... �per saperne di pi� su come l'Italia ed il Governo italiano abbiano tradito ed abbandonato Margherita Caminita e la sua famiglia VAI ALLA PAGINA PRINCIPALE

Stai ascoltando la registrazione della recente telefonata fatta da Lucilla Masucci per conto della Redazione di RAI Chi l'ha visto? dalla quale si evince chiaramente che Margherita Caminita e' tenuta isolata da chiunque possa aiutarla a riavere la sua vita.
Ma non sono tardate le reazioni dei cosiddetti "poteri forti" che hanno bloccato la messa in onda del servizio di Lucilla Masucci

Il lettore e' caldamente invitato a visitare www.Margherita-Caminita.com.

Importante vittoria dell'Agenzia delle Entrate
in materia di corretta individuazione della residenza fiscale

La sola registrazione nell'anagrafe dei residenti all'estero non � determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, mentre ci� che conta � il fatto che in Italia ci sia il domicilio, laddove il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente esclude la residenza fiscale in Italia.
Ad affermare il principio, confermando le pretese dell'Amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione con la sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010.

La vicenda
L'ufficio di Arezzo, con avviso di accertamento, sulla base dei risultati delle indagini della Guardia di finanza, accertava redditi di capitale non dichiarati, derivanti da interessi che il contribuente aveva percepito a fronte di denaro dato a mutuo a vari soggetti. Sulla base, inoltre, di documenti risultanti da informative di polizia, emergevano anche documenti che evidenziavano consistenti incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini di accertamento sintetico.
In particolare, infatti, in un testamento olografo del contribuente venivano citate le sue propriet� sia in Italia che all'estero.
Da schede personali intestate ai figli risultava inoltre che lo stesso contribuente aveva loro erogato denaro e metalli preziosi, considerati anche questi incrementi patrimoniali.

Avverso tale contestazione, in particolare, il contribuente sosteneva allora che le imposte, essendo egli iscritto all'Aire dal 1978, si potevano applicare soltanto sui redditi eventualmente prodotti all'estero.
A tal proposito, per�, l'Amministrazione finanziaria evidenziava che, a norma dell'articolo 2, comma 2, del Dpr 917/86, per individuare le persone fisiche soggette alle imposte sui redditi occorre guardare non solo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, ma anche, in alternativa, al domicilio o alla residenza nel territorio dello Stato, secondo la nozione dell'articolo 43 c.c.
Il legislatore fiscale, considerata la difficolt� di accertare il requisito della residenza come desunta dal codice civile, ha infatti affiancato a questo anche il requisito del domicilio, inteso come "luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi".

L'ufficio evidenziava poi come, dal dettato testuale della norma, emergesse peraltro, chiaramente, che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti e come, affinch� un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia, fosse pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi.
Al riguardo, sottolineava poi che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.
L'ufficio, infine, metteva in risalto che, affinch� sussistesse il requisito della abitualit� e della dimora, non era necessaria la continuit� o la definitivit�, permanendo l'abitualit� anche qualora il contribuente lavori o svolga altre attivit� all'estero, purch� conservi in Italia l'abitazione, vi torni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Il domicilio, infatti, � una situazione giuridica caratterizzata dall'elemento soggettivo, cio� dalla volont� di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari e interessi, laddove la locuzione "affari ed interessi" deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari.

A tal proposito, del resto, poteva essere d'ausilio anche il modello Ocse, il quale stabilisce una serie di criteri di collegamento della persona fisica allo Stato, quali, per esempio:

  • l'abitazione permanente (cio� la disponibilit� materiale di un'abitazione, non rilevando il titolo di possesso, ma piuttosto il fatto che la stessa sia usufruibile su base permanente e non occasionalmente)
  • il centro di interessi vitali (si tratta del luogo in cui il cittadino ha le pi� strette relazioni personali ed economiche, incluso il luogo di direzione degli affari e quello in cui amministra i suoi interessi)
  • il soggiorno abituale (si tratta del luogo in cui il soggetto, in termini temporali, prevalentemente abita)
  • la nazionalit� (determinata in base ai dati anagrafici di cittadinanza).

Si sottolineava inoltre che, considerato che l'articolo 10 della legge 448/1998 aveva provveduto a integrare i criteri fissati dall'articolo 2 del Dpr 917/1986, introducendo il comma 2-bis ("si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare in G.U."), e visto che nell'elenco del Dm 4 maggio 1999, in materia di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, all'articolo 1, era citato, per l'appunto, anche l'Uruguay (paese dove il contribuente sosteneva di aver trasferito la propria residenza), era chiaro che il contribuente aveva trasferito la propria residenza in quel Paese al solo fine di godere di un trattamento fiscale a lui pi� favorevole.

La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, quindi, con la sentenza n. 14434 del 15 giugno, ha confermato la legittimit� delle pretese dell'ufficio, stabilendo che la sola iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero non � determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, mentre ci� che conta � il fatto che in Italia ci sia il domicilio, laddove il centro principale degli interessi del soggetto deve essere identificato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata abitualmente "vale a dire in modo riconoscibile da terzi".

Ci� che rileva, evidenzia ancora la Corte suprema, � il principio di effettivit� e non la volont� individuale del contribuente.
In particolare, secondo i giudici di legittimit�, "il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato rileva principalmente quanto alla libert� dell'effettuazione della stessa (l'ordinamento deve riconoscere e garantire l'effettivo esercizio della libert� di stabilimento del centro principale dei propri interessi), ma allorch� si deve rilevare quale sia il risultato di quella scelta la volont� individuale va contemperata con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi".



Giovambattista Palumbo

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