Hic habito ego, ergo sum. - Diritto alla residenza

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Sei su DOMICILIO VIRTUALE.
Compendio di leggi, norme, regolamenti, sentenze, giurisprudenza, trattati e strumenti giuridici in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dei soggetti senza fissa dimora o senza tetto.
Domicilio generale, domicilio prevalente, domicilio legale, elezione di domicilio, domicilio di soccorso, domicilio coattivo, domicilio convenzionale, domicilio fittizio, domicilio virtuale, domicilio informatico, domicilio elettronico, domicilio speciale, indirizzo speciale, dimora abituale, domicilio, domicilio elettivo, residenza anagrafica, residenza effettiva.

Roma caput mencla contro Don Chisciotte

Settembre 2012 - Provvedimento della Ia Sezione civile del Tribunale ordinario di Palermo - LEGGI!

Disponendo che il Comune di Palermo iscriva il ricorrente all'anagrafe della popolazione residente, il Giudice ordinario dissipa ogni dubbio sul fatto che per i soggetti senza fissa dimora, che fanno istanza di iscrizione nel Comune di nascita, si deve procedere alla loro iscrizione a prescindere dalla sussistenza di residenza e domicilio. LEGGI!

26 Giugno 2010, APPROVATA dal Parlamento europeo la RISOLUZIONE SUL RUOLO DEL REDDITO MINIMO NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTA' E PER LA PROMOZIONE DI UNA SOCIETA' INCLUSIVA IN EUROPA (2010/2039(INI))
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Si ringrazia Francesco Errante per la realizzazione tecnica di questo sito.
Il lettore e' caldamente invitato a visitare www.Margherita-Caminita.com

Margherita Caminita é una delle molteplici vittime della privatizzazione della sanita', della globalizzazione degli interessi negli ospedali, delle truffe delle amministrazioni locali ed ospedaliere e della mancata tutela del cittadino da parte del potere politico e giudiziario in Europa.
Margherita Caminita, nata a Palermo nel 1926, si trova attualmente "sequestrata" in Inghilterra, (Gran Bretagna) nelle mani della corrotta Amministrazione Regionale di Bedfordshire che cerca in tutti i modi di impedirle di testimoniare...  per saperne di piú su come l'Italia ed il Governo italiano abbiano tradito ed abbandonato Margherita Caminita e la sua famiglia VAI ALLA PAGINA PRINCIPALE

Stai ascoltando la registrazione della recente telefonata fatta da Lucilla Masucci per conto della Redazione di RAI Chi l'ha visto? dalla quale si evince chiaramente che Margherita Caminita e' tenuta isolata da chiunque possa aiutarla a riavere la sua vita.
Ma non sono tardate le reazioni dei cosiddetti "poteri forti" che hanno bloccato la messa in onda del servizio di Lucilla Masucci
 
Il lettore e' caldamente invitato a visitare www.Margherita-Caminita.com.

La Costituzione della Repubblica italiana al suo Articolo 3 recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
".

LA FINALITA' DELL'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE INTENZIONI DEL LEGISLATORE
"L'intenzione del legislatore è presto detta ed è questa: ogni persona, qualunque essa sia, è un soggetto anagrafico; qualunque soggetto anagrafico, dovunque e comunque risieda, dimori o soggiorni nel territorio nazionale, deve essere, volente o nolente, iscritto in anagrafe. Nessuna persona, quindi, può sottrarsi all'obbligo dell'iscrizione nel registro della popolazione residente. Se l'interessato non vi provvede personalmente e di sua spontanea volontà, vi deve provvedere d'ufficio l'ufficiale d'anagrafe o tenendo conto dello stato di fatto o basandosi sulle presunzioni previste dalla legge". Erminio Lucarelli: Sulla iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora in "Lo Stato Civile Italiano" - ottobre 1995 pag. 754.
La finalita' e' quella di impedire l'iscrizione multipla dello stesso soggetto, principalmente, allo scopo di impedire abusi a fini elettorali.

"In uno stato di diritto, i diritti soggettivi perfetti devono avere dimora abituale, stabile e garantita, per tutti coloro che ne sono titolari; diversamente, gli interventi dei Tribunali, per ora limitati, diverranno molto più frequenti e gli ufficiali d'anagrafe inadempienti non avranno motivo di rallegrarsene". Romano Minardi sul n.4/2005 de "I Servizi Demografici - Maggioli editore"

Va', infatti, tenuta presente la vincolante interpretazione del Ministero dell'Interno in materia di diritto all'iscrizione anagrafica, che con propria circolare MIACEL n.2 del 15 Gennaio 1997, ha chiarito "che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, ne' potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale. .../.. Unico requisito, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato", Cio' ad ulteriore chiarimento della precedente circolare MIACEL n.8 del 29 Maggio 1995.

E' bene tenere presente che "ove, infatti, consti che l'amministrazione pretenda dai cittadini, come requisiti per ottenere l'iscrizione anagrafica, documenti o certificati od altro, non richiesti dalla Legge, si e' in presenza, probabilmante, di un abuso d'ufficio che potrebbe avere rilievo in sede penale".

  ULTIMO
AGGIORNAM.
FEBBRAIO
2013


CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Cosa cambia con la sua entrata in vigore, il 09 Maggio 2012 ?
Le nuove regole sull'iscrizione anagrafica

Decreto, legge, circolare ministeriale, modulistica per la presentazione delle dichiarazioni di residenza e manuali per gli operatori.


Art.5 - Cambio di residenza in tempo reale (come emendato dalla legge di conversione)

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Decreto Legge 09 Febbraio 2012, n.5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (12G0019) (GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27) convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (in Suppl. Ordinario n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).

Circolare del Ministero dell'interno del 27 Aprile 2012 e modulistica
2) Registrazione delle dichiarazioni:
Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all' alt. 13, c. l, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
Il primo adempimento a carico del comune destinatario della dichiarazione è quindi l'iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio di abitazione dichiarata, riportando a tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel modulo dianzi menzionato, che dovrà essere necessariamente compilato almeno nella parte obbligatoria.

Manuale operativo INA-SAIA aggiornato

NOTE per gli Enti

 

 

Cosa cambia con la legge 15 luglio 2009, n.94 ?

Le nuove regole sull'iscrizione anagrafica
dei senza fissa dimora

Ministero dell'Interno - Decreto 6 luglio 2010
Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (cd. "pacchetto sicurezza")

Decreto ed allegato in formato PDF

 

VALIDA PER L'IMPUTATO SENZA FISSA DIMORA L'ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO UNA CASELLA POSTALE

Chi è senza fissa dimora può decidere di eleggere domicilio presso una casella postale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32213, UD. 9 GIUGNO 2010 - DEPOSITO DEL 23 AGOSTO 2010, in cui ha stabilito il principio di diritto secondo cui se il cittadino elegge domicilio presso una casella postale risulta essere irregolare la notifica fatta nella sede del difensore d'ufficio. Come ha infatti spiegato la Corte, riprendendo la descrizione del servizio da parte di Poste Italiane, è proprio questa la funzione della Casella postale e cioè il servizio di domiciliazione della corrispondenza dedicato, in modo particolare, ai clienti che necessitano di riservatezza e di comodità di ritiro. La Corte, annullando la sentenza impugnata, ha spiegato che appare erronea l'applicazione dell'art. 161 c.p.p., in luogo dell'art. 159 c.p.p.; delle due, infatti, l'una: o l'indicazione della casella postale era idonea a configurare originariamente un domicilio dichiarato ed eletto, e la rinuncia a procedervi non poteva essere nella specie attribuita ad una sopravvenuta inidoneità o impossibilità, tale non essendo certo la scelta tecnica del singolo ufficiale giudiziario (irrilevante essendo che la stessa fosse o meno in ipotesi corretta); ovvero tale indicazione doveva considerarsi originariamente inidonea (ritenendosi giuridicamente irrilevante la sua comprovata efficacia in fatto), ma allora si sarebbe dovuto procedere alle ricerche ex art. 159 c.p.p. (ed eventualmente all'emissione del decreto di irreperibilità), attesa l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. Nel caso esaminato dalla Corte, l'ufficiale giudiziario aveva notificato nella sede del difensore d'ufficio (invece che nella casella postale dove la parte aveva eletto domicilio), un atto di citazione in giudizio d'appello perchè aveva ritenuto che non si potesse eseguire la notifica presso una casella postale.

(Tratto da StudioCataldi.it - Data: 25/08/2010 11.00.00 - Autore: Luisa Foti)

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 32213 UD. 9 GIUGNO 2010 - DEPOSITO DEL 23 AGOSTO 2010
NOTIFICAZIONI FINALITA' - EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO DA NOTIFICARE

La Corte di cassazione ha affermato che, in materia di notificazioni, ed in accordo con la ratio dell'art. 420-ter, comma 2, c.p.p., deve essere sempre privilegiato il fine di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti processuali essenziali (tra i quali rientrano certamente quelli volti ad assicurare la partecipazione al giudizio), anche ricorrendo ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo. (In applicazione del principio, è stata dichiarata nulla la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello con le forme di cui all'art. 161 c.p.p. all'imputata, non comparsa nel successivo dibattimento, che aveva indicato come domicilio una Casella Postale, sul presupposto dell'irritualità, in concreto rilevata dall'ufficiale giudiziario, di tale indicazione, nonostante il fatto che presso la medesima Casella Postale fossero state utilmente effettuate le citazioni per il giudizio di primo grado, sempre seguite dalla comparizione dell'imputata).
Leggi le motivazioni della sentenza

 

 La domiciliazione elettiva nell'era digitale

Tutto quello che serve sapere sulla posta elettronica certificata (P.E.C.)

   

 

MINISTERO INTERNO: I MEDICI NON DEVONO DENUNCIARE I CLANDESTINI

"Continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 286/1998 in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 del Codice Penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano, che sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Quest'obbligo non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16 della Legge 94/2009, attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l'assistito a procedimento penale". Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la Circolare 12/2009, che ha precisato che il suddetto comma 5 non è stato abrogato né modificato dalla Legge 94/2009 e conserva piena vigenza. (Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare 27 novembre 2009, n.12: Assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza).

IN EVIDENZA

PACCHETTO
TUTTO ESCLUSO


Palermo, approvata l'istituzione del domicilio convenzionale

TESSERA EUROPEA di ASSISTENZA SANITARIA

Normativa per gli Italiani da e per l'Estero

Residenza fittizia all'Estero: accertamenti comunali & conseguenze fiscali

Residenti all'Estero, iscritti all'AIRE e RESIDENZA FISCALE, pronunciamento della Corte di Cassazione

Il fenomeno dell'esterovestizione societaria "

Esterovestizione e residenza un'estratto dal libro di Piergiorgio Valente

MANUALE A.I.R.E.

 

Conoscere il diritto all'iscrizione

A COLPO D'OCCHIO

IL DIRITTO ALLA RESIDENZA,
Morozzo Della Rocca


PACCHETTO SICUREZZA ed i SENZA FISSA DIMORA, di Morozzo

Estratto dal manuale
HALLEY


"Esclusione sociale e diritto alla residenza. L'esperienza di Avvocato di Strada"

MANUALE A.I.R.E.

La LEGGE, le NORME e le CIRCOLARI

Raccolta di leggi e circolari

Ordinamento delle A.P.R. Legge n.1228 del 24 dicembre 1954

Vigente reg. attuativo
DPR n.223 del 30 Maggio 1989


Correttivi ISTAT

Decreto INsicurezza 2009 copia integrale

--> Art.3, commi 38 e 39 del decreto sicurezza Vedi anche DM 6 Luglio 2010, Modalita' attuative

L'autocertificazione
DPR n.445 del 2000


Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

Massimario dello stato civile

CIRCOLARI ministeriali e quesiti evasi di rilievo

Circolare del Ministero dell'Interno n.8 del 1995

Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 1997

Quesito del 26.04.2004

Quesito di un Sindaco del Piemonte

SENTENZE di rilievo:

la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 449 del 19.6.2000;

il Tribunale di Milano, Sentenza n. 10257 del 2.6.2003:

il Consiglio di Stato, IV, 18 Gennaio 1990, n. 14;

il T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 01 Dicembre 2003, n.5463;

  Residenza fittizia: un diritto per le persone senza fissa dimora e per i senza tetto

Senza l'iscrizione anagrafica si perde il diritto all'assistenza sociale e sanitaria. I comuni in grave difficoltà nel reperire le risorse necessarie.
di Romano Minardi ,
 Componente della Giunta Esecutiva di ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (www.anusca.it)

Se ne è parlato il 2 febbraio a Torino in occasione di un convegno organizzato dalla FIO.psd - Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora, in collaborazione con ANUSCA. L'iniziativa, ha messo a confronto esperienze di comuni diversi e di associazioni che si occupano della tutela delle persone in difficoltà.
È bene dire subito che si tratta di un fenomeno che ha subito una profonda evoluzione storica e sociale; nel 1954, quando fu emanata la legge anagrafica, tuttora vigente insieme al regolamento di attuazione del 1989 (DPR n.223 del 30 Maggio 1989), si trattava di trovare un criterio utile che consentisse di iscrivere nellanagrafe della popolazione residente le comunità nomadi, i girovaghi, i commercianti ambulanti o i giostrai che si spostavano per tutta lItalia, senza disporre di una dimora stabile e quindi senza avere la residenza, così come la definisce lart. 43 del Codice civile. Oggi le persone senza fissa dimora sono quasi esclusivamente rappresentate da persone adulte gravemente emarginate, per motivi psichici, familiari, o economici; a costoro, soprattutto negli ultimi anni, si sono aggiunti i cittadini stranieri immigrati che non hanno la possibilità, normalmente per motivi economici, ma non solo, di avere unabitazione e una dimora abituale.
La normativa anagrafica si basa sul principio fondamentale della dimora abituale; ma questo principio non può, ovviamente, trovare applicazione per chi una dimora abituale non l'ha; per questo motivo il legislatore, per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, è ricorso al principio del domicilio. In pratica questa particolare categoria di persone sceglie il comune dove essere iscritta allanagrafe e il comune provvederà all'iscrizione in una via inesistente, appositamente inventata.
Sembrerebbe tutto molto semplice e chiaro, ma gli interventi che si sono succeduti al convegno di Torino e il dibattito che ne è seguito, hanno messo in evidenza una situazione particolarmente difficile, caratterizzata, in molti casi, dalla negazione del diritto dei senza fissa dimora all'iscrizione anagrafica.
La conferma di questo dato preoccupante è venuta dall'assessore alla famiglia e ai servizi sociali del comune di Torino, Stefano Lepri, che ha aperto i lavori del convegno affermando che il riconoscimento della residenza fittizia per le persone senza fissa dimora o senza tetto, rappresenta un principio di civiltà, spesso negato da comportamenti delle amministrazioni comunali che denotano scarsa conoscenza delle norme vigenti.
A questo proposito, il prof. Paolo Morozzo Della Rocca, docente dell'Università di Urbino, ha tracciato un quadro esaustivo e preciso delle norme giuridiche che disciplinano l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora o, come ha meglio precisato Paolo Pezzana, presidente FIO.psd, senza dimora, terminologia che meglio definisce e rappresenta chi non possiede alcuna dimora.
Come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 449, del 19.6.2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe. Tuttavia, mentre i normali requisiti per l'iscrizione anagrafica sono di carattere soggettivo, ma soprattutto oggettivo, in quanto la residenza è nel luogo di dimora abituale e nello stesso luogo è obbligatoria l'iscrizione anagrafica, per le persone senza fissa dimora, vale il solo criterio soggettivo che, come detto, si concretizza in una scelta discrezionale dell'interessato. Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10257 del 2.6.2003, relativa proprio ad un caso di residenza negata a persona senza fissa dimora, afferma testualmente: Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicchè in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione.
La realtà emersa al convegno di Torino ha evidenziato una situazione di diffusa illegittimità nei comportamenti di molte Amministrazioni comunali, con colpe equamente divise fra servizi sociali e anagrafi. Non si pone la que-stione delle diverse modalità di iscrizione anagrafica, peraltro non disciplinate dalla normativa vigente, ma si deve denunciare il malcostume di molte amministrazioni, soprattutto di grandi città, che pongono dei limiti e degli ostacoli alle iscrizioni anagrafiche dei senza fissa dimora o dei senza tetto; si tratta di comportamenti privi di legittimità giuridica. Così, mentre il comune di Firenze ha adottato una politica di accoglienza e assistenza delle persone senza tetto e quindi in grande difficoltà e disagio, avendo iscritto attualmente circa 1.500 persone di cui 1.400 hanno una prestazione sociale in corso, altri importanti comuni hanno addirittura esautorato l'ufficiale d'anagrafe delle sue competenze esclusive in materia, al fine di contenere il numero degli iscritti sulla base di criteri, di natura sociale ed economica, non previsti dalla legge anagrafica. È facilmente intuibile come la ragione di questi comportamenti sia da ricercare nelle ristrettezze di bilancio che costringono le amministrazioni comunali a fare delle scelte e dei tagli che finiscono inevitabilmente per colpire anche la spesa sociale e quindi le fasce di popolazione più deboli. Lallarme lanciato, oltre che dal comune di Firenze, anche da Genova e Torino, riguarda in particolare limmediato futuro che potrebbe vedere un aumento delle persone in situazione di emarginazione e povertà e quindi prive di dimora e di residenza, ma che devono ugualmente essere iscritte in anagrafe, con il rischio concreto che i comuni non ce la facciano più a garantire nemmeno un grado di assistenza minimo.
Gli ufficiali d'anagrafe, presenti al convegno hanno evidenziato anche un altro fenomeno, che aggiunge criticità al problema: si tratta del tentativo, sempre più diffuso, da parte di persone che hanno problemi con la giustizia, con i creditori o altri interessi in genere poco leciti, di far credere di non avere alcuna dimora abituale per poter ottenere l'iscrizione anagrafica in una via inesistente e quindi essere difficilmente rintracciabili. Laspetto patologico del problema non può tuttavia condizionare loperato del pubblico ufficiale di fronte a coloro che siano titolari di diritti effettivi e giuridicamente tutelati.
È evidente che serve un intervento legislativo urgente che sappia affrontare il problema salvaguardando il diritto all'iscrizione anagrafica, che deve restare il più possibile svincolato dal diritto allassistenza di cui le persone senza tetto hanno, quasi sempre, bisogno. Fino a quando non si troveranno criteri e parametri diversi dalla sola iscrizione anagrafica, sulla base dei quali poter stabilire quale sia il comune che deve sobbarcarsi gli oneri dellassistenza sociale a queste persone, sarà sempre forte la tentazione da parte dei comuni di stravolgere e disapplicare le norme anagrafiche, negando un diritto fondamentale a chi ne avrebbe più bisogno. Forse andrebbe verificata lopportunità di riesumare il vecchio domicilio di soccorso, magari in una sua versione più moderna ed equa, in grado di assicurare una distribuzione più capillare e diffusa, fra tutti i comuni, dei senza fissa dimora bisognosi di assistenza; se però le risorse non ci saranno, diventerà anche inutile tentare di ripartirle.

Senza fissa dimora, senza tetto, senza diritti.
di Romano Minardi,  Componente della Giunta Esecutiva di ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (www.anusca.it)

Pubblicato sul n.4/2005 de I Servizi Demografici - Maggioli editore

Si ringrazia l'editore Maggioli per la gentile concessione alla pubblicazione del presente articolo

SOMMARIO: Introduzione, pag. 1. - Diritto soggettivo o interesse legittimo, pag. 4. - Senza fissa dimora e senza tetto, pag. 5. - Stranieri senza fissa dimora, pag. 6. - Modalità di iscrizione allanagrafe, pag.8. - Senza fissa dimora e irreperibilità, pag. 10 - Senza dimora e senza famiglia, pag. 11.

I principi sono noti a tutti gli ufficiali d'anagrafe che ben conoscono lart. 1 della legge 24.12.1954, n. 1228 che dispone testualmente: Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per lesecuzione della presente legge. Altrettanto chiaro è lart. 1 del regolamento, approvato con DPR 30.5.1989, n. 223, che, purtroppo, si limita a ripetere lo stesso identico principio espresso dalla legge anagrafica, senza aggiungere altro; in pratica il legislatore del 1989 ha completamente disatteso la precisa disposizione della legge del 1954 che gli imponeva di regolamentare, stabilendo criteri e modalità operative, non solo l'iscrizione, la cancellazione e le mutazioni anagrafiche delle persone aventi dimora abituale nel comune, ma anche le vicende anagrafiche delle persone senza fissa dimora. Anzi, si può dire che la questione si complica ulteriormente in quanto lart. 3 del regolamento specifica che per persone residenti nel comune sintendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune; disposizione ineccepibile che riprende esattamente la definizione di residenza ex art. 43 del codice civile la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ma che non contribuisce a far luce sulla complessa questione dei senza fissa dimora.

Il sistema anagrafico che scaturisce da queste enunciazioni normative è molto chiaro, ma non altrettanto semplice nella sua pratica applicazione. Si delineano infatti due diversi criteri di iscrizione anagrafica: il primo, che possiamo considerare la regola generale, è quello fondato sulla residenza e cioè sulla effettiva, abituale dimora sul territorio comunale; il secondo prescinde dalla residenza sul territorio comunale ed è riservato appunto all'iscrizione di tutti coloro che non hanno alcuna dimora abituale e per i quali, di conseguenza, non si può nemmeno affermare che abbiano una residenza. Anche in questo caso la conferma di questo principio la troviamo nella normativa anagrafica e precisamente allart. 2 della legge 24.12.1954 che afferma: la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel comune di nascita. Come dire che si tratta di persone per le quali la residenza anagrafica non coincide con la residenza ex art. 43 del codice civile; e del resto non potrebbe coincidere in quanto lelemento della residenza come dimora abituale manca del tutto. E questo è il motivo per cui il legislatore ricorre quasi ad una finzione giuridica, (si considera residente) allargando, ai soli fini dell'iscrizione anagrafica di chi non è residente, i precisi confini della definizione di residenza.

Queste considerazioni ci portano anche ad una ulteriore riflessione circa i principi che hanno ispirato il legislatore in materia di iscrizione nei registri anagrafici. Da un sistema normativo così delineato, infatti, risulta chiara la volontà di iscrivere e cioè registrare nel pubblico registro della popolazione residente, tenuto in ogni comune, tutte le persone dimoranti non occasionalmente sul territorio nazionale1.

Ne deriva quindi che l'ufficiale d'anagrafe non dovrà limitarsi ad accertare il requisito della dimora abituale prima di iscrivere una persona, ma dovrà anche rispettare il diritto all'iscrizione anagrafica di coloro che una dimora abituale non ce lhanno. È evidente come questa seconda ipotesi presenti una complessità notevolmente superiore rispetto alla regola generale costituita, come si osservava in precedenza, dall'iscrizione anagrafica fondata sul requisito della residenza e cioè della dimora abituale.

È facile intuire infatti come, di fronte ad una persona senza fissa dimora, l'ufficiale d'anagrafe sia innanzi tutto tentato di negare l'iscrizione proprio per la mancanza del requisito della dimora abituale; al contrario, abbiamo visto chiaramente che se una persona non si trova nel territorio dello Stato occasionalmente, solamente per un periodo limitato e comunque a tempo determinato, ha il diritto di essere iscritto all'anagrafe e l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di iscriverlo secondo il criterio dell'elezione, e cioè della scelta, del domicilio2 .

A questo punto, sempre ricordando che la vigente normativa non ci fornisce alcuna indicazione sulle modalità operative inerenti l'iscrizione e cancellazione delle persone senza fissa dimora, vanno chiariti alcuni concetti fondamentali, utili anche per non incorrere in comportamenti illegittimi, così come evidenziati da alcune recenti posizioni della dottrina e pronunce della giurisprudenza.

Diritto soggettivo o interesse legittimo. L'iscrizione anagrafica delle persone residenti, e cioè che hanno fissato la dimora abituale nel comune, è un diritto soggettivo perfetto; è ugualmente un diritto soggettivo perfetto l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, e quindi senza residenza, che eleggono domicilio nel comune.

Lo afferma chiaramente la circolare del Ministero dell'Interno del 29 Maggio 1995 n.8: La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dellart. 16 della Carta costituzionale.

Ma, soprattutto, è stata la giurisprudenza a configurare l'iscrizione anagrafica come diritto soggettivo.3

Sul punto specifico riguardante il diritto all'iscrizione delle persone senza fissa dimora si è espressa con estrema chiarezza la sentenza n. 10257 del 2.6.2003 del Tribunale di Milano, per altri versi non del tutto convincente. La sentenza è relativa proprio al ricorso di un cittadino che aveva presentato domanda di iscrizione all'anagrafe del comune di Milano, avendo ivi stabilito il proprio domicilio quale persona senza fissa dimora, e al quale il comune aveva negato l'iscrizione anagrafica. Ebbene il Tribunale afferma testualmente: Deve innanzi tutto ritenersi che nel caso di autorizzazione all'iscrizione allanagrafe si è in presenza di unattività vincolata ab origine, priva di alcun potere discrezionale attribuito all'amministrazione, se non di carattere meramente interpretativo. Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicchè in capo al cittadino richiedente,qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione. Il controllo della Pubblica Amministrazione ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto. Il Giudice del tribunale di Milano si spinge anche oltre, fino a stabilire la colpa grave dell'ufficiale d'anagrafe che ha negato l'iscrizione della persona senza fissa dimora; leggiamo infatti: Il rigetto della domanda di iscrizione all'anagrafe deve nel caso di specie considerarsi non scusabile, vista la sussistenza dei presupposti per laccoglimento, a facile accertabilità degli stessi e la mancanza di discrezionalità nell'ambito del potere puramente certativo della Pubblica Amministrazione.

Logico, date le premesse, che la sentenza abbia poi disposto laccertata lesione del diritto soggettivo alla tempestiva iscrizione allanagrafe comunale del ricorrente, oltre al riconoscimento di una congrua somma a titolo di risarcimento.

Da questa sentenza non emergono le eventuali azioni poste in essere dall'ufficiale d'anagrafe del comune di Milano nella fase istruttoria della pratica in questione; è da ritenersi infatti che lunica possibile indagine che poteva giustificare la negazione dell'iscrizione anagrafica a seguito di elezione di domicilio, fosse costituita dallaccertamento, formalmente documentato, di una effettiva dimora abituale del richiedente, il ché avrebbe contraddetto la dichiarata situazione di senza fissa dimora e fatto sorgere lobbligo di iscrizione anagrafica nel luogo di residenza. In assenza di una tale, accertata, situazione abitativa (peraltro, è facile ipotizzare trattarsi di probatio diabolica), l'ufficiale d'anagrafe del comune di Milano ha effettivamente adottato un comportamento illegittimo, per cui non si può far altro che condividere la sentenza del Tribunale di Milano.

Senza fissa dimora e senza tetto. Come ripetutamente sottolineato, la vigente normativa, pur essendo molto generica, esprime tuttavia un principio sufficientemente chiaro circa il diritto all'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, senza entrare nel merito della procedura che l'ufficiale d'anagrafe deve adottare concretamente. Ci ha dovuto pensare lIstat che, meritoriamente, nelle "Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, in Metodi e Norme serie B, n. 29 ed. 1992", ha dato disposizioni interpretative e di concreta attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento anagrafico. Ed è proprio dallIstat che gli ufficiali d'anagrafe hanno imparato a distinguere fra persone senza fissa dimora e persone senza tetto. Innanzi tutto però cè da chiedersi quale fondamento giuridicamente accettabile abbia tale distinzione, di cui non si trova traccia alcuna, né nella legge, né nel regolamento. LIstat infatti, nel lodevole tentativo di indicare una regolamentazione e una prassi comportamentale altrimenti assenti nel regolamento anagrafico, si avventura in una distinzione, assolutamente arbitraria e poco chiara, fra la condizione delle persone senza fissa dimora e le persone cosiddette senza tetto; tale distinzione ha finito inevitabilmente per contagiare pressoché tutti gli ufficiali d'anagrafe, che, in mancanza di una guida normativa sicura, si sono dovuti arrangiare adottando comportamenti spesso difformi, a volte dettati solo dal buon senso e altre volte decisamente illegittimi. Non mi soffermerò sulla distinzione elaborata dall'Istat, per la cui comprensione si rinvia alle sopra citate "Avvertenze e note illustrative", ma mi limiterò a ribadire che le uniche fonti normative vincolanti per gli ufficiali d'anagrafe, e cioè la legge e il regolamento di esecuzione, fanno riferimento ad una sola categoria: le persone senza fissa dimora, nella quale rientrano, senza distinzione, tutti coloro che, non avendo il requisito della residenza = dimora abituale in nessun comune, ma essendo stabilmente dimoranti sul territorio italiano, hanno ugualmente diritto (soggettivo) all'iscrizione anagrafica. Un discorso a parte meritano le modalità di iscrizione, che possono anche essere diversificate, proprio in virtù di una già evidenziata carenza normativa.

Stranieri senza fissa dimora. A volte è proprio vero che le disgrazie non vengono mai sole. Essere stranieri non è certo una condizione privilegiata, e questo vale, ovviamente con le dovute eccezioni, sia per stranieri presenti in Italia che per gli italiani allestero. Ma se allessere straniero si aggiunge anche la disgrazia di non avere una dimora abituale e quindi una residenza, allora la situazione si fa davvero critica, per non dire disperata. Se a questo si aggiungono i cervellotici comportamenti (meglio sarebbe chiamarli razzisti) di alcuni ufficiali d'anagrafe, allora il quadro è proprio completo, oltre che desolante. In materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, senza distinzione alcuna fra comunitari e non, vige un principio cardine, assoluto e prevalente su ogni altro principio o disposizione del nostro ordinamento giuridico; principio che, fra laltro, è ben noto (o almeno dovrebbe esserlo) a tutti gli ufficiali d'anagrafe. Sono davvero poche le norme vigenti in materia anagrafica e riguardanti gli stranieri, e fra queste poche disposizioni la più importante è senza dubbio alcuno quella enunciata dal comma 7 dellart. 6 del D.Lgs. n. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che così si esprime: le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Lo stesso, identico concetto è ribadito dallart. 15 del DPR n. 394/1999. E quindi del tutto evidente che il cittadino straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che non si trovi occasionalmente e temporaneamente in Italia, abbia il sacrosanto diritto all'iscrizione anagrafica o nel comune e nel luogo di residenza, e cioè di dimora abituale, oppure, se non ha residenza, nel comune in cui elegge domicilio: esattamente ciò che la norma prescrive per un cittadino italiano. Sembrerebbe anche una precisazione del tutto inutile, se non fosse che, incredibilmente, ci sono comuni che rifiutano sistematicamente e, anzi, non prendono neppure in considerazione, le eventuali richieste di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza fissa dimora. A meno che questi solerti funzionari non siano abituati ad interpretare il diritto a rovescio, cosicchè la condizione per un regolare ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica in Italia non sia il permesso di soggiorno, ma, al contrario, sia la dimora abituale, e magari, perché no, in una villa sul lago di Como ...

In proposito vorrei anche ricordare che l'errore, grossolano, di confondere le norme sullingresso e soggiorno degli stranieri, con le norme anagrafiche, ha illustri precedenti; basti ricordare lesempio più recente relativo all'iscrizione anagrafica dei bambini nati da genitori stranieri residenti in Italia. Il Consiglio di Stato ha chiarito che in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche si deve applicare integralmente e solamente la normativa anagrafica, e cioè la legge n. 1228 del 1954 e il D.P.R. n. 223 del 1989, in quanto le sopravvenute norme riguardanti la condizione dello straniero hanno già provveduto a modificare, laddove ritenuto necessario, la normativa anagrafica vigente.4   A quanto pare ciò non è bastato, se è vero che vi sono ancora ufficiali d'anagrafe che continuano a fare confusione fra norme che disciplinano lingresso e il soggiorno degli stranieri e norme che invece disciplinano la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente; se poi a qualche ufficiale d'anagrafe piace tanto fare il poliziotto, può fare domanda di mobilità: cè sempre grande bisogno di questa meritoria figura professionale, fra l'altro, sottodimensionata rispetto alle reali esigenze del Paese.

Modalità di iscrizione all'anagrafe. È l'aspetto che risente maggiormente della carenza normativa; legge e regolamento anagrafico non spendono una sola parola sulle modalità operative concrete che l'ufficiale d'anagrafe deve adottare qualora si presenti lesigenza di iscrivere o cancellare una personasenza fissa dimora o senza tetto, se proprio si vuole mantenere questa distinzione priva di fondamento giuridico. Per fortuna l'Istat, sempre nelle Avvertenze e note illustrative, detta istruzioni, non esaustive, ma sufficienti a mettere l'ufficiale d'anagrafe in condizione di poter operare con correttezza. Vorrei, anzi, sottolineare che le istruzioni dell'Istat assumono una valenza addirittura vincolante, proprio in virtù del fatto che intervengono, non già con valore interpretativo di una norma giuridica, ma per disciplinare il comportamento degli ufficiali d'anagrafe; L'ISTAT, infatti, nella sua qualità di organo superiore di vigilanza (art. 12 della legge n. 1228/1954 e art. 54 del DPR n. 223/1989), è intervenuto in una materia che, come detto, non è normata. Le disposizioni dell'Istat si possono così riassumere: "La persona senza fissa dimora elegge il domicilio, ai fini dell'iscrizione anagrafica, in un comune di sua scelta5. Il fatto che una persona sia senza fissa dimora o, come sarebbe più corretto dire, senza dimora abituale, lo rende, inevitabilmente, libero di scegliere un qualsiasi comune nel quale eleggere il domicilio e quindi essere iscritto allanagrafe. Se effettivamente si tratta di una persona senza dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe, come giustamente affermato nella sentenza del Tribunale di Milano, sopra citata, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicchè in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione.

"L'Istat, come già detto, distingue la situazione dei senza fissa dimora da quella dei senza tetto; questi ultimi sono individuati in coloro che per mancanza di alloggio stabile si spostino frequentemente nell'ambito dello stesso Comune. Anche costoro però hanno il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica che avverrà allindirizzo indicato dallo stesso interessato; in realtà, quindi, si tratta di una distinzione che da un punto di vista sostanziale ha scarsa importanza e che riguarda solo lindirizzo con il quale iscrivere la persona senza fissa dimora o senza tetto.

"Salvo il caso in cui l'interessato, senza fissa dimora, che elegge domicilio nel comune, indichi anche lindirizzo presso il quale intende essere iscritto (a condizione che a tale scelta non vi ostino diritti pubblici o privati), in tutti gli altri casi, l'ufficiale d'anagrafe deve istituire una via territorialmente non esistente, quindi fittizia, alla quale lo stesso ufficiale d'anagrafe dà un nome convenzionale, di fantasia. Le persone senza fissa dimora e anche quelle senza tetto che non hanno indicato esse stesse un indirizzo, dovranno essere iscritte con lindirizzo (via e numero civico) di questa via fittizia, di fatto inesistente, ma istituita con regolare atto amministrativo dall'ufficiale d'anagrafe6.

Senza fissa dimora e irreperibilità. Si tratta di due condizioni praticamente e giuridicamente inconciliabili tra loro. Chiunque abbia incautamente tentato di intraprendere la strada della cancellazione per irreperibilità di una persona senza fissa dimora, si sarà ben presto reso conto che stava praticamente tentando limpossibile. In effetti, basta considerare che il presupposto indispensabile all'iscrizione di questa particolare categoria di persone è costituito da una situazione di mancanza di fissa dimora, o meglio sarebbe dire di mancanza di dimora, per renderci immediatamente conto che non si può cancellare per irreperibilità chi si trovi a vivere questa condizione come abituale e naturale. Abbiamo visto come vi possano essere persone senza fissa dimora nellambito del territorio comunale, che cioè dimorano abitualmente nello stesso comune, ma non in un luogo o in una abitazione fissa di cui non hanno la disponibilità; ma vi sono anche persone senza fissa dimora che si spostano su un territorio molto più ampio rispetto ai limiti territoriali di un singolo comune. E abbiamo anche visto come, in base allattuale legislazione, tutte queste persone, delluna e dellaltra categoria, abbiano il diritto soggettivo ad eleggere domicilio in un qualsiasi comune, di loro scelta, al fine di essere iscritti nei registri anagrafici di quel comune. Dati questi presupposti, è evidente che si tratta di persone che possono essere reperibili in un luogo determinato, permanentemente o saltuariamente, ma possono anche sfuggire, legittimamente, ad ogni controllo di reperibilità e ad ogni ricerca effettuata dall'ufficiale d'anagrafe del comune in cui sono iscritti, senza peraltro avere alcun obbligo di dimorarvi.

Di conseguenza, la persona iscritta in anagrafe come senza fissa dimora non può essere cancellata per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, ai sensi dellart. 11, lett. c), seconda parte, del DPR n. 223/1989.

Per quanto riguarda invece la cancellazione per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, in questo caso la cancellazione appare legittima, in quanto il censimento viene effettuato su base territoriale nazionale e tutte le persone presenti sul territorio nazionale hanno lobbligo di censirsi, recandosi anche personalmente presso gli uffici appositamente costituiti.

Senza dimora e senza famiglia. Un problema che nemmeno lIstat nelle citate Avvertenze e note illustrative ha affrontato, è quello relativo alla possibilità o meno di istituire schede di famiglia delle persone senza fissa dimora. Sul piano strettamente giuridico, lanalisi letterale delle poche disposizioni normative esistenti in materia, sembra escludere tale possibilità. Infatti sia lart. 1 della legge n. 1228, sia lart. 1 del DPR n. 223 concepiscono la tenuta dellanagrafe come la registrazione delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, aggiungendo subito dopo le posizioni relative alle persone che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. Ciò sembrerebbe far ritenere che le persone senza fissa dimora non possano formare né una famiglia né una convivenza, ma debbano sempre essere iscritte in anagrafe come persone singole; per intenderci, compilando la sola scheda individuale. Inoltre non va tralasciato un aspetto ancora più rilevante, costituito dalla definizione di famiglia anagrafica ex art. 4 del DPR 223/1989. Questa norma dispone che gli elementi costitutivi della famiglia anagrafica devono essere di due tipologie; il primo: lesistenza di un rapporto di parentela, matrimonio, affinità, adozione, tutela o anche solamente lesistenza di vincoli affettivi; il secondo: la coabitazione e la dimora abituale nello stesso comune. È fin troppo evidente che, mentre il primo requisito può benissimo esistere ed essere opportunamente documentato, il secondo, quello della coabitazione e della dimora abituale, non può esistere in quanto si porrebbe in assoluta contraddizione con la stessa ragion dessere dell'iscrizione della persona senza fissa dimora. Daltra parte, ogni ufficiale d'anagrafe sa bene, per esperienza, che fra i senza fissa dimora non ci sono solo persone singole (in particolare si tratta spesso di persone emarginate, in difficoltà proprio perché non hanno più una famiglia) ma vi sono anche casi di veri e propri nuclei familiari, a volte anche con figli minori, che si trovano in questa condizione, non solo per situazioni di disagio e di emarginazione, ma, a volte, anche per motivi di lavoro, scelta di vita, ecc. (quelli che lIstat identifica come: girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.). In questi casi sembrerebbe più logico e conforme al sistema anagrafico, istituire anche la scheda di famiglia.

In effetti, questa soluzione, a determinate condizioni, potrebbe anche essere considerata legittima, se solo si faccia un'analisi giuridica che parta da presupposti contrari a quelli evidenziati in precedenza.

Possiamo infatti ritenere che per costituire una famiglia di persone senza fissa dimora sia necessario e sufficiente l'esistenza, fra i componenti della famiglia stessa, del primo dei requisiti sopra descritti; il secondo requisito, quello della coabitazione, non può essere richiesto perché impossibile, essendo inesistente per definizione stessa della fattispecie in questione. Sulla base di questo ragionamento, a mio parere sostenibile, per costituire una famiglia anagrafica costituita di persone senza fissa dimora sarà necessario e sufficiente accertare lesistenza fra i componenti di un legame di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

Quest'ultima considerazione, ma direi tutta lanalisi della questione, dà la misura della necessità urgente di intervenire con una regolamentazione legislativa in una materia che, come ho ripetuto più volte, ne è quasi totalmente priva. Nel frattempo non si può che esprimere l'auspicio che gli ufficiali d'anagrafe, di fronte a persone che sono, nella stragrande maggioranza dei casi, in difficoltà, spesso in condizione di grave disagio psicologico, sociale ed economico, adottino comportamenti legittimi e rispettosi del loro diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica.

In uno stato di diritto, i diritti soggettivi perfetti devono avere dimora abituale, stabile e garantita, per tutti coloro che ne sono titolari; diversamente, gli interventi dei Tribunali, per ora limitati, diverranno molto più frequenti e gli ufficiali d'anagrafe inadempienti non avranno motivo di rallegrarsene.

NOTE

1 - L'intenzione del legislatore è presto detta ed è questa: ogni persona, qualunque essa sia, è un soggetto anagrafico; qualunque soggetto anagrafico, dovunque e comunque risieda, dimori o soggiorni nel territorio nazionale, deve essere, volente o nolente, iscritto in anagrafe. Nessuna persona, quindi, può sottrarsi allobbligo dell'iscrizione nel registro della popolazione residente. Se l'interessato non vi provvede personalmente e di sua spontanea volontà, vi deve provvedere d'ufficio l'ufficiale d'anagrafe o tenendo conto dello stato di fatto o basandosi sulle presunzioni previste dalla legge. Così Erminio Lucarelli: Sulla iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora in Lo Stato Civile Italiano - ottobre 1995 pag. 754.

2 - Eleggere domicilio è, dunque, una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del richiedente; il che esclude non solo l'opportunità ma la stessa legittimità di un preaccertamento ai fini dell'accoglimento della richiesta. Di conseguenza, l'ufficiale d'anagrafe che si trovi in contatto con un soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica non dovrà porsi il problema dellabitualità della dimora. Così Paolo Morozzo Della Rocca: Il diritto alla residenza: un confronto tra principi generali, categorie civilistiche e procedure anagrafiche; in: Il diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè Ed. 2003/4.

3- In tal senso si sono espressi il Consiglio di Stato, IV, 18 gennaio 1990, n. 14; il T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 1° dicembre 2003, n. 5463; la Cassazione Sezioni Unite Civili, n. 449, del 19.6.2000.

4 - Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n.5453/03 del 4.2.2004 dove, fra l'altro, si legge: L'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante e le variazioni di tale iscrizione sono, poi, disciplinate dallart. 6, comma 7, del T.U. : la norma precisa che esse sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione, e cioè dal regolamento emanato con D.P.R. n. 394 del 1999.La disciplina dell'iscrizione anagrafica dello straniero è posta dallart. 15 di tale regolamento; la norma precisa, peraltro, al comma 1, che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223 del 1989, come modificato dal regolamento emanato con D.P.R. n. 394 del 1999. (omissis). La sezione osserva, innanzi tutto, che in linea generale non sembra porsi un problema di coordinamento tra la normativa contenuta nel regolamento anagrafico emanata con D.P.R. n. 223 del 1989 e la nuova disciplina sopravvenuta regolante la condizione dello straniero, posta dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e dal D.P.R. n. 394 del 1999. Tale coordinamento è stato, infatti, già effettuato con il regolamento recante le norme di attuazione della disciplina sull'immigrazione (D.P.R. 394 del 1999) che ha appunto modificato, ove necessario, per renderlo compatibile con le disposizioni sopravvenute sullimmigrazione, il regolamento di anagrafe emanato con il DPR n. 223 del 1989. In virtù del combinato disposto dellart. 6, comma 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dellart. 15 del DPR n. 394 del 1999, nei confronti dello straniero regolarmente residente in Italia, con riferimento alle iscrizioni e variazioni anagrafiche che lo riguardano, trova integrale applicazione la disciplina posta dalla legge n. 1228 del 1954 e dal regolamento emanato con D.P.R. n. 223 del 1989, come modificato dal cennato D.P.R. n. 394 del 1999.

5 - Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è lunico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nellanagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti. La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato. Tratto da: Istat Metodi e norme ed. 1992 Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge.

6 - Sul punto, non si concorda con gli autori del Manuale pratico dell'ufficiale d'anagrafe Franco Gabellini, Alessandro Francioni, Catia Cecchini Maggioli Editore -che nella modulistica a pag. 62, attribuiscono alla Giunta comunale il potere di adottare la delibera che istituisce la via convenzionale dei senza dimora.

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 "... Non stupisce dunque anche se dispiace che nel diffuso immiserirsi della cultura dei politici certi approcci normativi vengano riproposti anche in epoca postfascista, seppure con fragili dissimulazioni retoriche. Appartiene infatti allattuale legislatura un disegno di legge di iniziativa di alcuni senatori, volto alla modifica della disciplina anagrafica, che propone di vietare liscrizione anagrafica in un comune che non sia quello di nascita a chi non dimostri di avere disponibilita' di un alloggio conforme alle vigenti prescrizioni igienico - sanitarie e agli ulteriori requisiti igienico - sanitari da delinearsi con apposito decreto dal Ministro della salute. Al di là delle inconsistenti ragioni propagandate, scopo della proposta di riforma e' quello di costringere le fasce sociali del disagio urbano a rientrare nei luoghi di emigrazione in buona parte situati nel sud e sulle isole, realizzando cosi' una selezione della popolazione che renda piu' agevole la governabilita' dei comuni dai quali tali fasce verrebbero allontanate". Prof. Morozzo della Rocca

Senato della Repubblica, XIV legislatura, n. 428, Disegno di legge diniziativa dei senatori Consolo, Pirovano, Ziccone, Callegaro, Bobbio Luigi, Monti, Moro, Stiffoni, Tirelli, Vanzo, comunicato alla Presidenza il 10 luglio 2001. Modifica della l. 24 dicembre 1954 n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

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